giovedì 2 novembre 2017

                       
                                     ALLEVAMENTO DI LUMACHE BIOLOGICO

  • Norma nazionale per la produzione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura della chiocciola/lumaca biologica (Genere Helix) (art. 42 del Reg. (CE) n. 834/07).
1.     Campo di applicazione
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di agricoltura biologica, la presente norma disciplina l’attività di allevamento della chiocciola/lumaca (Genere Helix), di seguito per semplicità lumaca, in conformità a quanto previsto dall’art. 42, secondo paragrafo, del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio.
L’operatore che intende allevare lumache nel rispetto del metodo di produzione biologico deve conformare la sua attività a quanto previsto dalla vigente normativa unionale, nazionale e regionale in materia di:
  • definizioni, principi e obiettivi dell’agricoltura biologica;
  • norme di produzione, trasformazione, imballaggio, trasporto, magazzinaggio, commercializzazione e importazione di prodotti biologici;
  • etichettatura dei prodotti biologici;
  • controlli e certificazione della produzione biologica.

  1. Specie, origine e conversione degli animali

  1. La scelta delle specie da allevare deve essere adottata dando preferenza ad eventuali ecotipi autoctoni, alle loro caratteristiche di rusticità, vitalità, longevità, di capacità di adattamento alle condizioni locali, di resistenza alle patologie o altri problemi sanitari connessi con la produzione intensiva. Nella gestione dell’allevamento si deve prestare particolare attenzione al mantenimento della variabilità genetica. E’ proibito l’introduzione di animali prodotti utilizzando tecniche transgeniche o altre tecniche di ingegneria genetica. Oltre alle specie e varietà locali sono da preferire:
  • Helix aspersa
  • Helix maxima
  • Helix pomatia
  • Helix vermiculata
  1. In caso di costituzione o ampliamento del patrimonio animale devono essere introdotte lumache biologiche.
  2. In caso di prima costituzione possono essere introdotti animali convenzionali o gli animali già presenti in azienda possono essere convertiti. In questo caso la conversione ha la durata di un intero ciclo di produzione comprensivo di riproduzione (che può avvenire anche in strutture coperte) e allevamento all’aperto o in tunnel. E’ ammessa la conversione simultanea con i terreni.
  3. Ai fini riproduttivi sono introdotti in azienda animali biologici. In mancanza di questi possono essere introdotti in azienda, conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del Reg. (CE) n. 834/2007, animali da riproduzione provenienti da allevamenti convenzionali nello stadio di schiudimento e nel rispetto delle modalità di cui all’allegato 1. In questo caso la conversione degli animali ha una durata pari ad almeno sei mesi.
  4. Ai fini del rinnovo o ricostituzione del patrimonio (in caso di una mortalità degli animali superiore al 30% o altro evento catastrofico) ed in mancanza di animali biologici possono essere introdotti in azienda ogni anno ed all’epoca di rinnovo dell’allevamento un massimo del 20% di animali adulti convenzionali destinati alla riproduzione. In tal caso nessun animale riproduttore introdotto in azienda può essere venduto come biologico.
  5. Questa percentuale può essere portate al 40% nei seguenti casi particolari:
  • estensione significativa ell’allevamento
  • cambio di specie
  • nuova specializzazione dell’allevamento
  • le specie siano minacciate di abbandono.


  1. Pratiche di allevamento

  1. Principi generali
A.1 – L’allevamento della lumaca biologica deve essere gestito su superfici, comprensive di quelle destinate ai recinti da riproduzione e da ingrasso, condotte in conformità alle norme di produzione biologica di cui al Reg. (CE) n. 834/2007 ed al Reg. (CE) n. 889/2008 e che abbiano terminato il periodo di conversione.
A.2 – Per l’impianto della copertura vegetativa dei recinti da riproduzione e da ingrasso devono essere utilizzati sementi e/o materiale di propagazione vegetativo biologici. All’interno dei recinti è auspicabile un’appropriata rotazione colturale finalizzata alla riduzione della presenza di parasiti nocivi per le colture e l’allevamento.
A.3 – L’allevamento delle lumache biologiche si deve conformare il più possibile alle loro naturali condizioni di vita. Pertanto deve essere condotto in spazi aperti, eventualmente ricoperti da una serra fredda, e il numero degli animali deve essere limitato. Ad eccezione dei periodi di riproduzione, ibernazione ed incubazione, l’allevamento condotto in ambienti chiusi è vietato. Sono altresì vietati gli allevamenti senza terra.
A.4 – Le recinzioni perimetrali devono proteggere l’allevamento dai predatori, suddividere i diversi stadi del ciclo di vita, evitare la fuga dei molluschi e agevolare la loro corretta respirazione.
A.5 – Gli allevamenti delle lumache biologiche devono essere ubicati ad una distanza appropriata da centri urbani, aree industriali, autostrade e strade ad alta intensità, discariche e inceneritori di rifiuti.
  1. Stabilimenti di riproduzione, ibernazione, incubazione e ricovero
B.1 – La riproduzione in stabilimenti chiusi è autorizzata a condizione che le larve non vengano nutrite prima di raggiungere i parchi esterni.
B.2 – Tutte le operazioni di riproduzione, ibernazione, incubazione e ricovero (per condizioni climatiche estreme) delle lumache si devono svolgere in luoghi sufficientemente ventilati, con una densità massima di 100 Kg di lumache/m3.
B.3 – Nel caso di riproduzione in stabilimenti chiusi è vietato qualsiasi trattamento fitosanitario. Sono autorizzate solo le pratiche fisiche e meccaniche di diserbo e di lotta agli animali dannosi. Per la pulizia quotidiana è ammesso esclusivamente l’uso di acqua sotto pressione. All’interno degli stabilimenti il volume netto di cui dispongono le chiocciole/lumache deve essere di 0,005 m3/procapite.
B.4 – Nel caso di ibernazione in stabilimenti schiusi, questa deve essere effettuata durante il corrispondente periodo invernale, nella regione di allevamento, di ibernazione naturale. Per mantenere una temperatura costante è autorizzato l’utilizzo di freddo artificiale commisurato alle temperature naturali di ibernazione di ogni razza.
B.5 – In caso di condizioni climatiche estreme, che possono mettere in pericolo l’allevamento durante il periodo di crescita delle lumache, queste possono essere spostati transitoriamente in stabilimenti chiusi a condizione che non vengano nutrite durante il medesimo periodo.
B.6 – In assenza di lumache e in caso di vuoto sanitario, negli stabilimenti si possono utilizzare i prodotti indicati nell’Allegato II del regolamento (CE) 889/2008.
  1. Parchi esterni
C.1 – I parchi esterni devono avere una copertura vegetale densa e permanente, al fine di procurare alle lumache il nutrimento, l’ombra e l’igrometria adatte. L’igrometria può essere garantita attraverso l’aspersione di acqua sui parchi. VERIFICARE: L’ampiezza dei parchi esterni deve essere di almeno 300-400 m2
C.2 – I parchi esterni e le eventuali suddivisioni di questi devono essere concepiti in modo da individuare ed isolare i lotti. Sono ammesse reti piantate nel suolo, bordi muniti di recinti elettrici, oppure prodotti naturali ad effetto repellente con prodotti indicati negli Allegati del regolamento (CE) 889/2008. E’ ammesso l’uso di reti di contenimento in polietilene (PE) atossico.
C.3 – La protezione contri i predatori delle lumache (roditori, insetti, ecc.) è unicamente di tipo meccanico o di lotta biologica.
C.4 – Sono vietati trattamenti fitosanitari, ad eccezione di quelli repulsivi sui bordi dei parchi di cui al precedente punto C.2. Sono altresì vietate operazioni fertilizzazione o ammendamento sui parchi durante la fase di produzione. Al di fuori di questi periodi, e fino a 30 giorni prima della messa nel parco delle lumache, è ammesso l’uso di prodotti autorizzati in conformità alle disposizioni degli Allegati I e II, del Reg. (CE) n. 889/2008.
C.5 – Qualora sussista il rischio di contaminazione accidentale da effetto deriva, l’allevamento deve essere dotato di opportune aree tampone di almeno 10 m o, in sostituzione di queste, di idonee barriere verdi.
C.6 – E’ vietato utilizzo di teli di copertura in materiale plastico e si consiglia l’uso di teli in tessuto non tessuto. I ripari per la “relazione” delle lumache sono costituiti da materiali non trattati, naturali o inerti.
C.7 – Il numero massimo di animali per unità di superficie è di 25 adulti/ mnei recinti da riproduzione e di 150/200 adulti/ mnei recinti destinati all’ingrasso.
C.9 – E’ obbligatorio un vuoto sanitario di almeno quattro mesi ogni due cicli di lumache.
C.10 – A tutela della salute dell’allevamento è necessario mantenere pulite le aree che circondano l’allevamento stesso onde evitare il possibile annidarsi di parassiti.

  1. Identificazione e tracciabilità degli animali.
  2. L’identificazione degli animali e dei prodotti animali deve essere garantita per tutto il ciclo di produzione, preparazione, trasporto e commercializzazione e la tracciabilità deve essere gestita per lotti.

  1. L’allevatore, ai sensi dell’art. 76 del Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione, tiene il registro di stalla che, oltre alle informazioni obbligatorie, riporta i seguenti dati associati al singolo lotto di lumache:
– il numero del parco, o dell’eventuale sottodivisione dello stesso, che accoglie il singolo lotto;
– la data di introduzione del lotto di lumache nel parco;
– la o, eventualmente, le date di raccolta delle lumache;
– l’eventuale acquisto di larve di lumaca;
– l’eventuale selezione o acquisto di riproduttori.

  1. Raccolta, spurgatura, abbattimento e trasporto.
  2. La raccolta deve essere praticata a mano.
  3. Prima dell’abbattimento, le lumache devono essere ritirate dai parchi esterni e messe a digiuno per non più di 5 giorni (spurgatura).
  4. Nella fase di spurgatura le lumache devono essere poste in contenitori debitamente areati in cui il volume occupato dagli animali non superi il 15% della capacità totale del contenitore stesso.
  5. Nella fase di spurgatura non è ammesso l’uso di alcuna sostanza.
  6. Dopo la spurgatura gli animali devono essere mantenuti in condizioni idonee evitando condizioni di umidità e pratiche di bagnatura.
  7. Se le lumache vengono abbattute non “bordate” (CHE SIGNIFICA?), devono aver passato almeno 90 giorni in un parco esterno.
  8. Nelle fasi di preparazione al consumo per il prodotto trasformato, l’abbattimento può avvenire esclusivamente in acqua preventivamente riscaldata ad ameno 70C°. Sono vietate pratiche di salatura precedenti l’abbattimento.
  9. Il trasporto deve avvenire in modo rapido, mai oltre le 48 ore dalla fase del confezionamento e rispettando le condizioni generali di benessere per l’animale.
  10. Per il confezionamento delle lumache è ammesso l’uso di contenitori realizzati in polietilene (PE) atossico.

  1. Alimentazione delle lumache

  1. Le lumache devono essere nutrite con il foraggio provenienti dai parchi di allevamento o, se questo non è possibile, con foraggi prodotti in un comprensorio in cooperazione con altri terreni biologici, principalmente della stessa regione geografica.
  2. Le materie prime ed i mangimi utilizzati per l’alimentazione devono essere conformi alle norme di produzione biologica di cui al Regolamento (CE) n. 834/2007 ed al Regolamento (CE) n. 889/2008.
  3. E’ autorizzata l’incorporazione nella razione alimentare di alimenti in conversione nelle condizioni previste nell’articolo 21 del Reg. (CE) n. 889/2008.
  4. L’alimentazione delle lumache deve basarsi preferibilmente sulla pastura dei parchi ed eventualmente su un misto di cereali, oleaginose, proteaginose, distribuite sotto forma di farine, granulati o pellettati, anche come mangimi formulati. Questi alimenti devono essere disposti su superfici che permettano di controllare il loro stato e, eventualmente, di ritirarli nel caso in cui non vengano consumati o in di comparsa di muffe o altri agenti deterioranti.
  5. E’ vietato incorporare materie prime animali o alimenti derivati da proteine animali.
  6. Per favorire la formazione della conchiglia è possibile l’utilizzo di pietra macinata.


  1. Profilassi e trattamenti veterinari
La prevenzione delle malattie è fondata sulla selezione della stirpe, sulle ottimali pratiche di gestione dell’allevamento che garantiscano densità animale e condizioni igieniche adeguate, sulla qualità degli alimenti.
Per la pulizia e la disinfezione degli ambienti e delle attrezzature sono impiegati i prodotti di cui all’Allegato VII del Reg. n. 889/2008 della Commissione.
E’ vietato qualsiasi trattamento veterinario preventivo o curativo con medicinali veterinari allopatici chimici di sintesi.
Nel caso in cui i trattamenti veterinari si rendano comunque necessari, il prodotto ottenuto dall’allevamento perde la qualifica di biologico, per la durata del ciclo biologico in cui i trattamenti sono stati svolti.

  1. Etichettatura
  2. Ai fini dell’etichettatura delle chiocciole/lumache biologiche, oltre alle disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia degli analoghi prodotti convenzionali, sono riportate le indicazioni previste dalla normativa europea e nazionale in materia di etichettatura dei prodotti biologici.
  3. Le chiocciole/lumache biologiche, e i prodotti da esse derivati, ottenuti conformemente alla presente norma possono essere indicate quale ingrediente biologico nei prodotti conformi al Reg. (CE) n. 834/2007.


ALLEGATO 1 (da rivedere)
L’operatore invia una richiesta per la fornitura di riproduttori biologici ad almeno tre operatori biologici.
Qualora le richieste abbiano esito negativo l’operatore è autorizzato ad utilizzare, per la sopracitata richiesta di fornitura, riproduttori non biologici.
L’operatore inoltra le richieste di cui sopra a mezzo posta ordinaria, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata e conserva, insieme alle relative risposte, l’intera documentazione rendendola disponibile all’Organismi di Controllo.

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